OMOLOGAZIONI & TUNING



Codice della Strada
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“Nuovo Codice della Strada", Decreto Legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni



Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o piĂą modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche;
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ovvero circola senza l’aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova».
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


Art. 236 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”. Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.d.S.)
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.

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Qui potete scaricare gratuitamente le Circolari Ministeriali emanate ufficialmente dal Ministero dei Trasporti in materia di Tuning, nonché altri utili documenti da stampare, conservare in auto ed esibire in caso di controlli e/o contestazioni da parte delle Forze dell’Ordine.


http://www.alfasport.net/public/upload/Disp-operative.pdf

Chiarimenti e Disposizioni operative emanate dal Ministero dell’Interno in materia di Tuning.


http://www.alfasport.net/public/upload/Circolare_mingj.pdf

Circolare emanata da Fiat Auto S.p.A. per consentire il montaggio di cerchi e pneumatici di misure alternativi a quelle originariamente approvate in sede di prima omologazione.

Qualora il vostro modello di autovettura sia contemplato nella suddetta circolare, potete montare – in aggiunta alle misure già riportate sulla Carta di Circolazione – tutte le altre e regolarizzarle gratuitamente senza necessità di “visita e prova”. Vi basterà semplicemente recarvi presso un qualsiasi ufficio provinciale della M.C.T.C. e richiedere l’aggiornamento del libretto con le nuove misure… ma attenzione: l’estensione di omologazione è limitata esclusivamente ai veicoli qui indicati.


http://www.alfasport.net/public/upload/Barraduomi1.pdf

http://www.alfasport.net/public/upload/Barraduomi2.pdf

http://www.alfasport.net/public/upload/Barra-Duomi-GdP.pdf

Circolare Ministeriale che autorizza l’installazione di una barra duomi anteriore senza la necessità di aggiornamento della Carta di Circolazione. Trovate anche la sentenza ufficiale emanata con successo da un Giudice di Pace a seguito di un verbale di contestazione della Polizia Stradale per presunta violazione del C.d.S.


http://www.alfasport.net/public/upload/Modifica-Sospensioni.pdf

Circolare Ministeriale, emanata dal Ministero dei Trasporti, che consente la modifica alle sospensioni di un veicolo senza necessitĂ  di aggiornamento della Carta di Circolazione.


http://www.alfasport.net/public/upload/Omolog-Pneumatici.pdf

Circolare Ministeriale sulle normative che regolano l'omologazione degli pneumatici.


http://www.alfasport.net/public/upload/Pellicole-oscuranti.pdf

http://www.alfasport.net/public/upload/Pellicole-oscuranti2.pdf

Circolare Ministeriale, emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale si autorizza la libera applicazione di pellicole oscuranti regolarmente omologate sulle superfici vetrate posteriori di un veicolo.
N.B. L’intero documento è costituito da entrambi i files PDF.


http://www.alfasport.net/public/upload/Scarichi-CEE.pdf

Circolare Ministeriale, emanata dal Ministero dei Trasporti, con la quale si chiarisce in modo inequivocabile che le omologazioni CEE rilasciate dai Ministeri dei Trasporti degli Stati della ComunitĂ  Economica Europea sono valide in tutti i Paesi ad essa aderenti.


http://www.alfasport.net/public/upload/Scarichi-omologati.pdf

Circolare Ministeriale, emanata dal Ministero dei Trasporti, che consente la sostituzione del dispositivo di scarico con un modello sostitutivo, purché omologato in base a norme dell’Unione Europea e destinato al medesimo tipo di veicolo


http://www.alfasport.net/public/upload/Spoiler-post.pdf

Vecchia Circolare Ministeriale, emanata nel lontano 1995 dal Ministero dei Trasporti, che autorizza la libera installazione di uno spoiler posteriore senza necessitĂ  di aggiornamento della Carta di Circolazione.


http://www.alfasport.net/public/upload/Tab-CUNA.pdf

Tabelle CUNA – Tabella comparativa delle dimensioni degli pneumatici in base alla circonferenza di rotolamento. Utilissima per poter valutare eventuali misure alternative di cerchi / pneumatici e formulare una richiesta per il rilascio di nulla-osta alla casa costruttrice.


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Omologazione pneumatici opzionali




Richiesta omologazione misure alternative pneumatici

(A cura di Gianjunior)


Avete sempre desiderato equipaggiare la vostra Alfa Romeo con pneumatici diversi da quelli montati di serie e con misure non riportate sulla carta di circolazione?

Nessun problema !
Il Club AlfaSport vi illustra passo-passo la procedura da seguire per richiedere la trascrizione sulla carta di circolazione della vostra Alfa Romeo delle misure alternative di pneumatici che possono essere utilizzate.

PROCEDURA DA SEGUIRE:

- La richiesta dovrĂ  essere formulata nel limite del concepibile con tabelle CUNA alla mano.

- BasterĂ  mandare una raccomandata al seguente indirizzo:


Fiat Group Automobilies S.p.a
Mercato Italia-Logistica commerciale
Corso Agnelli, 200
Ufficio omologazioni - 3°piano D12
10135 TORINO


avendo cura di allegare:


1. Lettera di richiesta (vedi fac-simile)
2. Fotocopia della carta di circolazione (vedi fac-simile)

3. Eventuale fotocopia della carta di circolazione giĂ  aggiornata.


- Trascorsi circa 2/3 mesi vi verrĂ  recapitato il NULLA OSTA da parte della Casa, se concesso.

- Qui sotto potrete visionare la lettera e il nulla osta, documentazione con la quale successivamente potrete recarvi presso l'ufficio provinciale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile Trasporti e Concessioni) di competenza sulla vostra residenza per far aggiornare la carta di circolazione della vostra Alfa Romeo.







N.B.: “916” rappresenta il tipo di macchina, in questo caso il GTV (916)


- Presso la M.C.T.C., una volta presentata la documentazione, vi verranno consegnati:

- Modulo per le operazioni sui veicoli (Copertina) (Modulo da riempire)

- n.2 bollettini c/c postali

il primo di 20,66 euro per l'aggiornamento della carta di circolazione

il secondo di 6,20 euro per il collaudo della vettura con i nuovi pneumatici

- Una volta pagati i bollettini di conto corrente sarĂ  possibile presentarsi, previo appuntamento, nuovamente presso la M.C.T.C. di competenza con i pneumatici alternativi installati sulla propria autovettura, che verrĂ  sottoposta a visita e prova (c.d. collaudo) e successivamente verrĂ  effettuato l'aggiornamento della carta di circolazione.

- Per i possessori di Alfa 33, 75, 145/146, 155, e 164 basterĂ  presentare questa Circolare Ministeriale direttamente all'ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione senza che occorra la concessione del NULLA OSTA da parte della casa costruttrice, limitatamente alle misure di pneumatici alternative riportate nella circolare stessa e avendo cura di verificare se la vostra autovettura Alfa Romeo rientri tra i numeri di omologazione riportati sempre in circolare e suddivisi per modello di autovettura.

Per misure non riportate nella circolare in argomento, bisognerĂ  invece seguire la procedura relativa agli altri modelli Alfa Romeo per il rilascio del consueto NULLA OSTA, attivitĂ  prodromica alle successive operazioni da compiere, come giĂ  illustrato, presso i competenti uffici provinciali della M.C.T.C.

- Il file della circolare sopra citata è in formato PDF e chi fosse sprovvisto di Acrobat potrà scaricarlo cliccando QUI


Per richieste, info e consigli utilizzate il seguente TOPIC creato appositamente.





Circolare Ministeriale sulle normative che regolano l'omologazione degli pneumatici.




387.0 - NOZIONI DI CARATTERE GENERALE (5) (6)

I dati relativi alle dimensioni e alle caratteristiche che devono equipaggiare un veicolo sono annotati sulla carta di circolazione del medesimo. Ciascun pneumatico riporta, impresso sul proprio fianco, oltre che al marchio del costruttore, alla data di costruzione, al marchio di omologazione ed altre sigle anche i seguenti dati caratteristici:

- la marcatura delle dimensioni comprendente l'indicazione delle misure della sezione nominale trasversale (espressa in millimetri)del rapporto nominale d'aspetto (rapporto tra l'altezza della sezione e la larghezza nominale moltiplicato per il coefficiente "100") e del tipo struttura ("Radiale" o "Diagonale");

- gli indici di prestazione, posti al di fuori della marcatura della misura, che comprendono l'indicazione del codice della velocitĂ  (velocitĂ  di riferimento per il carico ammesso) e dell'indice della capacitĂ  di carico (capacitĂ  di carico relativa alla velocitĂ  di riferimento). Tali indicazioni devono essere sempre riportate sul prospetto di omologazione del veicolo come prescritto, tra l'altro, dalla Direttiva n. 92/23/CEE.

Con l'entrata in vigore del Regolamento ECE, recante prescrizioni uniformi per l'omologazione dei pneumatici, le norme inerenti alle marcature caratteristiche che individuano il tipo di pneumatico hanno subito modificazioni, rendendo difficoltose, tra l'altro, le verifiche da parte dei competenti organi di Controllo sull'equivalenza tra i pneumatici identificati con marcature nuove norme e vecchie norme. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga sostituito il tipo di pneumatico di primo equipaggiamento con altro di caratteristiche differenti da quelle riportate nella carta di circolazione può essere necessario l'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo (tramite emissione di un duplicato della carta di circolazione) (3) (4) (5): Di seguito sono riassunte, caso per caso, le principali procedure per aggiornare la carta di circolazione, quando ricorra tale eventualità.


387.4 - INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TIPO DI PNEUMATICO: PNEUMATICI CON MARCATURE DIFFERENTI E OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO NON AGGIORNATA.


In questo caso il nuovo tipo di pneumatico non è stato riconosciuto ammissibile in alternativa a quello previsto in sede di omologazione del veicolo; pertanto sussiste l'obbligo di presentare il mezzo a visita e prova esibendo idonea documentazione tecnica che dovrà essere valutata, caso per caso, dal Funzionario della M.C.T.C. preposto all'espletamento delle operazioni tecniche.

Occorre presentare la seguente domanda:


B- Domanda di visita e prova del veicolo da presentare allo sportello dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. su mod. MC 2119 unitamente al mod. MC 2020, se necessario.

B-0 Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.1" (vedasi "Tariffe M.C.T.C." pag. Z.022/01). Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

B-1 Carta di circolazione del veicolo.

B-2 Dichiarazione di Nulla Osta rilasciata dal costruttore del veicolo(identificato per numero di telaio o attraverso la sigla completa del tipo) per il montaggio del nuovo tipo di pneumatico in alternativa a quello previsto originariamente. Con questa dichiarazione il costruttore del veicolo si assume piena responsabilitĂ  nei riguardi della trasformazione (8) e garantisce circa la compatibilitĂ  dei pneumatici con l'assetto statico e dinamico degli assi e delle sospensioni(9). Nella dichiarazione devono essere indicate le eventuali prescrizioni necessarie per la trasformazione. Il funzionario tecnico dell'Ufficio Provinciale, in sede di visita e prova, deve effettuare tutte le verifiche che riguardano il nuovo equipaggiamento.

In particolare dovrĂ  essere accertato che con l'installazione del nuovo tipo di pneumatico (8) (9):

- le dimensioni massime di ingombro del veicolo rimangono invariate (i pneumatici non devono fuoriuscire dalla carrozzeria e non è nemmeno consentita l'applicazione di bandelle copriruota);

- la circonferenza di rotolamento non sia superiore al 5% di quella originariamente ammessa;

- il diametro del cerchio di calettamento diverga dall'originale non piĂą del 10%:

- l'indice di carico per asse e il codice della classe di velocitĂ  non siano inferiori a quelli del pneumatico originariamente installato.


B-3 Fotocopia delle pagine significative delle Tabelle CUNA


E' opportuno allegare questa documentazione per una veloce definizione della pratica da parte degli organi della M.C.T.C. L'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. provvede all'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo (tramite emissione di un duplicato della carta di circolazione).

(7); sulla carta di circolazione verrà annotato che è ammesso il montaggio del nuovo tipo di pneumatico "in alternativa" a quello previsto in sede di omologazione.




LETTURA DEGLI PNEUMATICI



Vi siete mai chiesti quale significato abbiano le innumerevoli diciture alfanumeriche riportate su uno pneumatico ?



Tabella degli INDICI DI VELOCITA’ (in Km/h )

Tabella degli INDICI DI CARICO

Tabella di CONVERSIONE delle PRESSIONI (bar/psi)

E = omologazione CEE
M+S o R+W = pneumatico invernale / da neve;
MXL = tipo di scultura.
TWI = indicatore di segnalatore di usura, posizionato a 1,6 mm dal fondo della scolpitura
Tubeless = Copertura che non richiede camera d'aria
Tubertype (TT) = copertura che richiede camera d'aria;
Reinforced = copertura a struttura irrobustita.
DOT = (Department Of Transportation)
XXXX - NN - N = seguono la sigla “DOT” ed indicano, rispettivamente:


COME SCEGLIERE IL CANALE DEL CERCHIO IN BASE ALLA MISURA DELLA GOMMA

TABELLE CUNA




I codici di velocitĂ  possono essere i seguenti:


J = 100 km/h
K = 110 km/h
L = 120 km/h
M = 130 km/h
N = 140 km/h
P = 150 km/h
Q = 160 km/h
R = 170 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
W = 270 km/h
Y = 300 Km/h
VR = oltre 210 Km/h
ZR = oltre 240 Km/h


Nel caso di uno pneumatico in "ZR" dovrebbero essere specificati anche la lettera corrispondente ("W" o "Y") ed il relativo indice di carico.

Per essere sicuri, l'unica sarebbe sentire direttamente il gommista, il quale potrebbe guardare le specifiche tecniche direttamente sul catalogo.


Riporto di seguito un estratto della circolare ministeriale che regola e classifica le varie tipologie di pneumatici...


Circolare D.G.n.104/95- D.C IV n.A042/95
MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Centrale IV
Divisione 41
Prot.n 1809/4110/0


OGGETTO: Pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti.


Marcature equivalenti:
Allo scopo di dirimere incertezze di interpretazione tra l'indicazione riportata sul documento di circolazione e le marcature che possono essere riportate effettivamente sui pneumatici equipaggianti i veicoli si illustrano le seguenti esemplificazioni, a paritĂ  di marcatura della dimensione:

Codice di velocitĂ :
1) I Pneumatici equipaggianti il veicolo possono recare la marcatura di un simbolo della categoria di velocità corrispondente ad una velocità massima superiore o uguale a quella corrispondente alla relativa classe di velocità indicata sul documento di circolazione. Ad esempio: la prescrizione 145 SR 13 sul documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo : 145SR13 74S, ovvero 145R13 74S, ovvero 145R13 74T ovvero 145R13 74H, ovvero 145/80R13 75S, ovvero 145ZR13, ovvero P145/80R13 75S,ecc

2) Quando il documento di circolazione riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità 'VR' è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti la marcatura della classe di velocità 'ZR',completata o meno con la marcatura dell'indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità, oppure con pneumatici privi delle indicazioni 'VR' o 'ZR', ma con un simbolo della categoria di velocità corrispondente ad un valore superiore o uguale a quello della velocità massima di omologazione del veicolo. Ad esempio la prescrizione 205/55VR16 del documento di circolazione , fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto 6 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo : 205/55ZR16 , ovvero 205/55ZR1689W, ovvero 205/55R16 89V se la velocità massima non è superiore a 240 Km/h, ovvero 205/55R16 89W se la velocità massima non è superiore a 270 Km/h, ovvero 205/55R16 89Y se la velocità massima è superiore a 270 Km/h, ecc.

3) Quando il documento di circolazione del veicolo riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità ZR è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti , a completamento di questa, la marcatura dell' indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità oppure con pneumatici di pari misura privi dell'indicazione ZR,ma marchiati con un simbolo della categoria di velocità superiore o uguale alla massima velocità di omologazione del veicolo. Ad esempio : la prescrizione 205/55ZR16 del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto Codice di velocità pneumatici invernali, per i pneumatici di tipo neve (M+S) ,deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo 205/55ZR16 89W (ovvero 205/55R16 89W) se la velocità massima è non superiore a 270 km /h ,oppure 205/55ZR16 89Y (ovvero 205/55R16 89Y) se la velocità massima non è superiore a 300Km/h.

4) E' altresì consentito l'equipaggiamento di autovetture omologate per velocità massime superiori a 300 km/h mediante pneumatici recanti il simbolo della categoria di velocità 'Y', (ad esempio 205/55ZR16 89Y) purché il costruttore degli stessi certifichi nella propria documentazione tecnica l'idoneità di tali pneumatici per le prestazioni massime (carico per asse e velocità massima di omologazione) dell' autovettura.

Codice di velocitĂ  pneumatici invernali:
I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q' (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all'interno del veicolo). Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 145SR13 74Q M+S, ovvero 145R13 74Q M+S, ovvero P145/80R13 75Q M+S, ecc.

Indice di carico:
Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni della direttiva 92/23/CEE, ovvero del regolamento ECE/ONU n.30, è consentito che i pneumatici effettivamente montati sul veicolo rechino indicazioni del simbolo della categoria di velocità e/o dell'indice di capacità di carico superiori a quanto prescritto dal documento di circolazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione ,fatta salva la disposizione particolare di cui al punto "Codice velocità pneumatici invernali" per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo : 145/80ZR13 78S, ovvero 145R13 74T ovvero 145R13 78H, P145/80R13 74T, ovvero 145/80 ZR13, ovvero P145/80R13 75S, ecc.

Marcatura “Reinforced”:
Quando il documento di circolazione prevede l'impiego di pneumatici di tipo "REINFORCED", senza specificazione dell'indice della capacitĂ  di carico, i pneumatici montati sul veicolo devono recare l'indicazione "REINFORCED".
Quando invece la dicitura "REINFORCED", sul documento di circolazione, è completata dalla indicazione di indice della capacità di carico e simbolo della categoria di velocità valgono le sole prescrizioni di cui ai punti precedenti indipendentemente dalla presenza o meno di tale dicitura.

Conclusioni - AmmissibilitĂ  delle equivalenze:
Considerato quanto evidenziato ai punti del capitolo precedente, ai fini dell impiego sui veicoli, si possono considerare equivalenti pneumatici recanti marcature diverse da queIle riportate sul documento di circolazione quando:

- La marcatura dimensionale, fatta eccezione per il caso del rapporto nominale di aspetto ('serie') '80' ove tale marcatura può comparire o meno, corrisponde (esempio: in luogo di 145R13 è ammesso 145/80R13 e viceversa);
- E’ presente la lettera 'P' davanti alla designazione delle dimensioni, dovendosi considerare ininfluente per la verifica di conformità dell' equipaggiamento di un veicolo (esempio: in luogo di P185/60R14 è ammesso 185/60R14 e viceversa);
- Il simbolo della categoria di velocitĂ  riportato sul pneumatico ("nuove norme") corrisponde ad una velocitĂ  massima uguale o superiore a quella indicata, sia mediante una classe di velocitĂ  ("vecchie norme") che mediante un simbolo della categoria di velocitĂ , o comunque superiore alla velocitĂ  massima del veicolo (esempio: in luogo di 145SR13 sono ammessi 145R13 74S, 145/80R13 74T, P145/80R13 74H etc. );
- In caso di impiego stagionale di pneumatici di tipo neve" (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono identificati con un simbolo della categoria di velocitĂ  non inferiore a 'Q' (es. in luogo di 145R13 74H sono ammessi 145R13 74Q M+S, 145R13 78T M+S etc.)
- L'indice di carico è uguale o superiore a quello indicato (es. in luogo di145R13 74S sono ammessi 145R13 76S, 145/80R13 78T etc.) ovvero, quando manca la prescrizione di un indice di capacità di carico, ma è prevista l'indicazione "REINFORCED"; questa sigla è riportata anche su pneumatici con marcature "nuove norme".

(Post redatto dal socio Matrix)


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“Illuminazione - Kit di conversione Xenon H.I.D.



Sono indubbi i vantaggi legati alla sicurezza attiva e passiva derivanti dall’adozione di questa innovativa tecnologia, ma un dubbio sorge spontaneo: è legale sostituire le lampade alogene originariamente installate sul proprio veicolo con un kit di conversione Xenon acquistato in “aftermarket” ?

L’Art. 72 del Codice della Strada (“Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.”), al comma 11 recita testualmente:

“L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.”

Qui entra in gioco la Normativa Europea ECE R48, nella quale vengono precisati i parametri relativi all'inclinazione e all'asse del fascio luminoso, al tipo di lampade da utilizzare, ecc. per la libera circolazione su strade aperte al pubblico.


A tal proposito si riporta un estratto della stessa (in blu il testo originale, in rosso la traduzione in italiano):

6.2.6.2.1. In the case where a headlamp levelling device is necessary to satisfy the requirements of paragraphs 6.2.6.1.1. and 6.2.6.1.2., the device shall be automatic.

Nel caso sia necessaria una livellazione dei fari (per avere la stessa posizione originale) il sistema di livellaggio deve essere automatico.

6.2.6.2.2.However, devices which are adjusted manually, either continuously or non-continuously, shall be permitted, provided they have a stop position at which the lamps can be returned to the initial inclination defined in paragraph 6.2.6.1.1. by means of the usual adjusting screws or similar means. These manually adjustable devices must be operable from the driver's seat.

Tuttavia, i fari con regolazione manuale sono permessi nel caso siano in grado di mantenere una posizione fissa che permetta alle lampade di essere livellate come da paragrafo 6.2.6.1.1.

Ne consegue che il dispositivo autolivellante non è obbligatorio, l'importante è che i fari siano regolati in modo adeguato e che l'inclinazione possa essere adeguata alle diverse condizioni di carico del veicolo, attenendosi alle specifiche della normativa.


Inoltre…

Dipped-beam headlamps with a light source having an objective luminous flux which exceeds 2,000 lumen shall only be installed in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s) according to Regulation No. 45. 7 / In addition, with respect to vertical inclination, the provisions of paragraph 6.2.6.2.2. above shall not be applied.

Proiettori anabbaglianti con una fonte luminosa avente un flusso luminoso superiore a 2000 lumen deve essere installato solo in abbinamento all'installazione del dispositivo(i) di lavaggio fari in base al regolamento n. 45. 7 / Inoltre, per quanto riguarda l'inclinazione verticale, le disposizioni del paragrafo 6.2.6.2.2. di cui sopra non deve essere applicata.


Alla luce di quanto esposto, possiamo afermare che, di fatto, per rendere possibile l'installazione e l'omologazione di kit Xenon “aftermarket”, il C.d.S. attualmente in vigore nel nostro Paese prevede che gli stessi possano essere installati solo ed esclusivamente se il veicolo dispone di lavafari e regolazione automatica di assetto degli stessi.
Inoltre, è molto improbabile (per non dire impossibile) che una casa costruttrice rilasci il nulla osta indispensabile per poter effettuare collaudo e successiva omologazione presso la M.C.T.C.


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L'OMOLOGAZIONE DEL TUNING.
Cosa si può attualmente regolarizzare in Italia nel mondo della personalizzazione dell’auto ?


Gli articoli ed il materiale di seguito riportati provengono interamente dal sito WWW.TECNOSTRADA.IT e sono a cura di Latuga Giuliano, proprietario del marchio.


Perché oggi si può regolarizzare l’80 % del Tuning anche in Italia ?
Dal 2003 diverse cose sono cambiate, ma ancora pochi lo sanno !

Ma a chi la competenza?

La mia esperienza di oltre 25 anni di omologazioni e approvazioni in unico esemplare del settore, mi insegna che oggi a noi sono state recapitate competenze relative ad una attivitĂ  supplementare che sarebbe a carico di altri e cerco di spiegarmi meglio.
La normativa italiana (a partire dal codice della strada) stabilisce che per ogni modifica apportata ad un veicolo, tale modifica deve essere riportata sulla carta di circolazione (art. 78 CDS e Regolamento di attuazione).
Il codice stesso stabilisce che l’organo per effettuare queste verifiche è la ex Motorizzazione attraverso i suoi uffici periferici (uffici provinciali) art. 236 comma 1 del Regolamento di attuazione.
Queste due regole sono chiare e precise ed ogni accessorio che viene installato fisso su un veicolo tunizzato rientra sicuramente tra quelli che sono soggetti a tale aggiornamento.
Appunto in 25 anni di attività il mio compito è stato di progettare, disegnare, calcolare e sottoporre ai competenti organi i nostri progetti per poi procedere al collaudo di aggiornamento.
Il nostro studio tecnico ha sottoposto ad omologazione e/o ad approvazione in unico esemplare presso i competenti organi oltre 12 mila (confermo dodicimila) progetti tra i più diversificati: trasformazioni da autovettura ad autocarro, allestimenti di camper od autocaravan, cassoni ribaltabili o gru dietro-cabina, sponde montacarichi o allestimenti di ambulanze e tanti altri tipi di progetti come per esempio una moda degli anni 80 i van su furgone, molto simile all’attuale tuning auto, già allora si montavano spoiler, alettoni, prese d’aria e minigonne sui mitici Bedford.
Inoltre una circolare del 1999 (la prot. N. 1722/Dc – MOT B074) ha stabilito che la responsabilità tecnica su questi progetti è a totale carico del tecnico abilitato ed accreditato e che l’amministrazione pubblica, ha il solo compito, di verificare che all’interno delle domande di aggiornamento, sia presente e nelle formule previste la documentazione di rito, limitandosi al solo controllo di rispondenza tra progetto e stato di fatto.

Ma allora cosa centrano gli enti privati se la competenza è della ex Motorizzazione?

Quando a marzo 2003 mi sono trovato a far parte del consiglio direttivo dell’Ascar (l’associazione dei produttori di elementi di secondo equipaggiamento) il problema mi si è posto direttamente e proveniva da aziende produttrici di grande valore anche mondiale.
Come sempre siamo abituati a fare, ci siamo immediatamente mossi per avere risposte ufficiali e soprattutto risposte nero su bianco.
La prima da dove siamo partiti era giĂ  stata enunciata ed introduceva alcuni criteri di valutazione giuridica decisamente importanti e per il settore innovativi.
La circolare a cui mi riferisco è la Prot. N. 1680/M360 dell’8 maggio 02. (vedi allegato 1) che ha per oggetto: “Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli” a firma dell’allora Direttore Generale della Direzione Generale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Roma, dott. Giorgio Berruti.
Cosa aveva di particolare questa circolare? A mio avviso ben tre elementi fondamentali:

1. L’ammissione che in base al Trattato che ha costituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione in Italia, di un prodotto approvato in un altro stato membro.
2. Il riconoscimento, per esempio delle Certificazioni e/o delle Omologazioni di enti privati tedeschi quali i vari TUV e Dekra o Il laboratorio Centrale FFIL spagnolo, che nei loro stati sono delegati a queste operazioni tecniche, ma che nella maggior parte dei casi rilasciano delle certificazioni (TGA) con valore legale nel loro paese, ma non sono delle omologazioni europee.
3. E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del CDS…, secondo noi, invece in pieno contrasto con i punti C lettera m e D lettera c dell’appendice V all’art. 227 del regolamento, che elenca le caratteristiche costruttive e funzionali la cui modifica comporta l’aggiornamento della carta di circolazione.
Possibile che il Ministero si assumesse una così ampia responsabilità, di fatto liberalizzando la commercializzazione di pellicole adesive, senza alcun controllo, sull’origine e sull’omologazione del prodotto.
Noi abbiamo pensato che la spiegazione sia dovuta ad alcuni fattori ben precisi:
a. che la direzione Centrale riconosca l’impossibilità da parte della sua periferia di fare fronte all’enorme numero di richieste di aggiornamento che si sarebbero accumulate rischiando per alcuni uffici provinciali la vera e propria paralisi operativa.
b. Che ormai la indispensabile privatizzazione in atto in tutti i paesi europei, non può che prima o poi trovare riscontro anche il Italia.
c. Che le normative Europee sono prevalenti a quelle nazionali di un paese membro e che in caso di contrasto tra le due, il paese membro è destinato a soccombere davanti ai ricorsi presso la Corte di Bruxelles.
Il processo di riduzione dei costi spinge le singole amministrazioni a drastiche riduzioni dei costi, ad iniziare da quelle del personale.
Pertanto riducendo il numero degli addetti negli uffici periferici si riducono le possibilitĂ  di operativitĂ  e di servizio ai cittadini.

Ecco perché si è aperto agli enti privati

Questa strada apre alla privatizzazione, percorso già avviato con l’affidamento a privati del servizio di revisione dei veicoli a Centri privati e delle immatricolazioni e dei passaggi di proprietà presso gli sportelli telematici delle Agenzie di pratiche auto.
Ma non è finita, da quel marzo 2003 altri segni indelebili verso questa soluzione si sono manifestati:
il 19 maggio 2003 con circolare prot. N. 1830 MOT 2/B indirizzata ad un costruttore e a firma dell’ing. Alessandro De Grazia direttore della divisione competente del Dipartimento di Roma con oggetto: “Chiarimenti in merito a silenziatori di sostituzione su autovetture”, troviamo altri tre elementi molto interessanti:
a. si ribadisce anche in questo caso che non è necessario aggiornare la carta di circolazione contrariamente al punto E lettere b, c e d della già richiamata appendice V;
b. che è possibile tale sostituzione purché ciò avvenga con altro accessorio omologato come unità tecnica indipendente e quindi rispondente alla direttiva Europea 70/157 CE e successivi aggiornamenti;
c. che la motivazione per cui non risultava necessario l’aggiornamento era dovuto al fatto che sulla carta di circolazione non figura alcuna indicazione circa l’identificazione del dispositivo di scarico.
Questo ultimo punto è davvero innovativo e per la prima volta da quando opero in questo mondo è stato addotto come motivazione al non obbligo dell’applicazione dell’art. 78, in effetti conferma quanto determinato nella circolare iniziale del 97 (vedi allegato 2) a firma dell’ing D’Ulisse, che per altro come ribadisce la ex Motorizzazione di Bologna, obbliga addirittura lo stesso organo di Polizia di dotarsi di un fonometro per effettuare le verifiche secondo prassi tecnica. Ciò è quella che si può chiamare la reiterazione del delitto!
A questo punto secondo questo enunciato tutto ciò che non è riportato sul cosiddetto libretto e viene sostituito con un accessorio di tipo omologato come unità tecnica indipendente può essere regolarmente montato senza che ricorra alcun obbligo, ciò si somma a tutto ciò che è approvato, omologato e certificato in un paese membro della CE.

Infine il 22 luglio sempre del 2003 agli organi di Polizia Stradale ed al Prefetto di Bologna giunge in risposta a precisi quesiti una serie di risposte nella circolare prot. N. 5619.060.0 (vedi allegato 3) a firma del coordinatore dell’Emilia Romagna ing. Bruno Giordano, ed integralmente riportata nella rivista “Tuning Generation” di Novembre 2005.
L’oggetto della circolare è: “Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 CDS), modifiche costruttive (art. 78 CDS). Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all’art 151 del CDS (art. 153, c.9 CDS)”.


Riassumendo velocemente:

Punto 1: Luci blu od altre di colori diversi da quelli previsti dall’art 151 CDS sono vietate, anche se non usate.
Punto 2: Alettoni, spoiler, minigonne, non essendo nel famoso elenco dell’appendice V non sono soggette all’aggiornamento della carta di circolazione, anche se poi se ne prescrivono delle verifiche tecniche a cura del proprietario del veicolo (e con quale grado di competenza ?), al pari dei portapacchi o portabiciclette.
Punto 3: sostituzione del finale della marmitta, conferma la circolare di De Grazia, ma ne prescrive una verifica tecnica (il rispetto dei parametri limite della rumorositĂ  riportati sulla carta di circolazione).
Punto 4: Luci a led, rosse, vale lo stesso discorso delle luci blu.
Punto 5: Limite massimo di ribassamento dell’autovettura, stabilisce che non c’è un limite di altezza minima da terra, che sulla carta di circolazione non c’è nessun riferimento a tale dispositivo e pertanto in caso di dubbio bisogna prima consultare il costruttore e poi in caso di verifica documentale di non corrispondenza procedere ad elevare la contravvenzione in base all’art 78 CDS.
Punto 6: Vetri scuri, si conferma che i vetri anteriori non possono essere oscurati se non in forma lieve (diciamo noi che il vetro deve mantenere una trasparenza uguale o superiore al 75%) e che le pellicole non possono essere montate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori, confermando la circolare del 2002 giĂ  citata.
A conferma del punto 2, la circolare del 3 luglio 2003 prot. N. 4180/03 a firma dell’ing. Carlo Alberto Barbi direttore del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi di Roma e in linea gerarchica uno dei primi dirigenti del Dipartimento, stabilisce che per modifiche di kit estetici che non modifichino le dimensioni e le masse del veicolo, nelle loro tolleranze, non sono soggette all’aggiornamento della carta di circolazione.


Ma queste modifiche non vengono fissate sulla carrozzeria?

Si, pertanto questa affermazione è in contrasto con il punto A lettera m dell’appendice V (che ovviamente riporta come voce carrozzeria e non alettoni, spoiler o minigonne ecc.).

Dopo tutte queste premesse cosa se ne deduce?

Tutte le deroghe sinora concesse con misure tampone come le circolari soprarichiamate e tuttora legalmente riconosciute e mai smentite consentono a tutto coloro che vogliono regolarizzare la propria auto di farlo attraverso l’istituto della nostra certificazione per i seguenti motivi:

1. la circ. 1722/99 ce ne riconosce le competenze tecniche e le responsabilitĂ  giuridiche;
2. le norme di volta in volta firmate dai vari dirigenti del Ministero sono la conseguenza del ricorso dei produttori alla Corte di Bruxelles che ha di fatto condannato l’Italia a liberalizzare prodotti omologati o certificati in uno stato membro.
3. Che lo stesso ministero già si è riservato di adottare le procedure che la comunità europea intende adottare in questo segmento, ma che di fatto sono già espresse in tutti gli stati aderenti (compresa la Spagna che in questa direzione si era mossa molto tempo dopo di noi).
4. Che le norme tecniche sono già state promulgate nella loro completezza a livello europeo e che l’Italia ha regolarmente recepito, infatti se ciò non fosse, come potrebbero le case costruttrici in fase di primo equipaggiamento prevedere delle versioni “tunizzate”e regolarmente omologate e riportate sulle carte di circolazione?
5. Infine, non contenti delle disposizioni sopra descritte, abbiamo deciso di presentare direttamente ai nostri interlocutori istituzionali diretti un progetto che comprendesse tutti i punti sopra riportati per averne una risposta chiara e a noi diretta ed ovviamente nero su bianco.
Con disposizione ministeriale n. 13265/165.1 del 27 ottobre 2003, ci veniva risposto che in base alle nostre verifiche tecniche, al progetto e ai calcoli presentati, nonché ai riferimenti normativi adotti; la richiesta di approvazione in unico esemplare (art. 78 CDS) per: Modifiche di carrozzeria e finiture interne secondo quanto previsto dall’appendice V dell’art 227 del Regolamento di attuazione; …non si ritiene necessaria la visita e prova del veicolo per il successivo aggiornamento della carta di circolazione… di fatto demandando ai nostri controlli tecnici la responsabilità di accertare tali requisiti.

E allora come facciamo per i controlli su strada?

Inizialmente siamo dovuti ricorrere passivamente ai Giudici di Pace, per documentare la regolarità di quanto noi forniamo ai possessori delle auto da noi certificate (che comunque non è una cosa semplice ottenere). E’ quello che hanno perfettamente compreso alcuni Giudici di Pace ed in particolare il giudice Cipriani della Giurisdizione di Monza.
In data 23 marzo 2005 il giudice Cipriani ha accolto il primo ricorso di un veicolo da noi certificato a seguito di ritiro della carta di circolazione in base all’art. 78 c. 3 CDS da parte degli organi di controllo.
Riteniamo che tra le sue valutazioni, che hanno portato a questa sua decisione così importante per Noi, abbia fortemente inciso la competenza tecnica e la completezza documentale presentata a supporto dell’incidente probatorio, ritenendo al momento la nostra certificazione un documento sufficiente e necessario al fine di tutelare un cittadino che vuole nel rispetto della normativa avere un veicolo personalizzato.

Non appena avremo un dossier completo, non saremo più passivi e proprio per questo che per noi l’anno 2006 sarà l’anno della comunicazione e del confronto con tutti gli attori in campo: Costruttori, allestitori, forze dell’ordine ed istituzioni.
Concludiamo che alla luce di quanto sopraesposto riteniamo oggi la nostra certificazione l’unico atto giuridico in grado di tutelare un tuner davanti ai seguenti problemi che gli potessero derivare:

- Ritiro della carta di circolazione in base all’art. 78 c. 3 CDS;
- Diritto di rivalsa delle compagnie assicuratrici in caso di incidente e di risarcimento danno (valore dell’allestimento tuning);
- Eventuali ricorsi a Giudici di Pace.
Infine per tutti coloro che volessero modificare la propria auto secondo dei parametri diversi da quelli attualmente a noi consentiti attraverso l’istituto della certificazione (che deve obbligatoriamente tenere conto delle deroghe ministeriali) ricordiamo che siamo mandatari in Italia di TUV Nord (secondo ente di certificazione automotive per fatturato mondiale dei quattro noti enti tedeschi) e pertanto in grado di approvare in unico esemplare qualsiasi modifica (con esclusione del motore) per la personalizzazione della propria auto.


Cosa si può attualmente regolarizzare in Italia nel mondo della personalizzazione dell’auto?

Il Tuning si divide in cinque macroaree:

1) kit estetico esterno
2) kit estetico interno
3) assetti e meccanica
4) cerchi e pneumatici
5) motore


Il nostro ente nei casi di unico esemplare ha deciso di intervenire su quattro di queste aree tranne che sul motore.
Non per motivi normativi, ma principalmente per motivi economici.
Pensate che in base alle attuali normative verificare per approvare un motore vuol dire rifare le prove di inquinamento, di rumorositĂ , di velocitĂ  e di consumo.
Ciò significa dover noleggiare una pista apposita ed attrezzature di diagnosi molto costose, con il rischio che a fine prove si possa ottenere un risultato negativo e quindi avere speso soldi inutilmente.
Questo vale ovviamente anche per le altre verifiche ma i costi e le relative spese di approvazione sono molto piĂą contenute.
Intervenire sui motori deve essere lasciato ad importanti strutture appositamente attrezzate per eseguire delle verifiche preventive, che al momento dei collaudi abbia la consapevolezza di un risultato positivo.

Ecco rivediamo punto per punto cosa si può collaudare e cosa no.

1. kit estetico esterno

1.a modifica del paraurti anteriore
1.a.1 con totale sostituzione
1.a.2 con apposizione di sottoparaurti all’originale
1.b applicazione di minigonne sotto porta
1.c modifica del cofano con apertura di apposite prese d’aria
1,d modifica del paraurti posteriore
1.d.1 con totale sostituzione
1.d.2 con apposizione di sottoparaurti all’originale
1.e applicazione di alettone posteriore
1.f modifica parafanghi anteriori
1.g modifica parafanghi posteriori
1.h presa d’aria su tetto
1.i convogliatori d’aria laterali

1.l impianto di illuminazione anteriore
1.m impianto di illuminazione posteriore
1.n specchietti laterali con indicatore di direzione incorporato
1.o porte verticali
1.p porte ali di gabbiano

Se con l’allestimento si esce dalle dimensioni originali del veicolo comprese le tolleranze occorre una nuova omologazione europea (o certificato internazionale) e si deve montare solo accessori di tipo omologato europeo.


2. kit estetico interno

2.a pellicole di oscuramento vetri posteriori (solo di tipo omologato europeo)
2.b volante
2.c pedaliere
2.d leva del cambio
2.e strumentazioni accessorie sul cruscotto (nel campo di visibilitĂ )


3. assetti e meccanica

3.a barre duomi - Il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ha inviato nell'anno 2000 una lettera (Prot. 0678/UT02/CG2) al GdP di Cortina D'Ampezzo (BL) (firmata dall'Ing. Carlo Giannuzzi) in cui si ribadiva che tale barra di collegamento tra i duomi, purché non saldata al telaio, non rientrava nelle modifiche dell'art. 225 del D.P.R. 420/59... e la sentenza del Tribunale di Milano depositata in cancelleria il giorno 29/10/2002 cita la suddetta lettera ritenendola ancora valida
3.b sospensioni (molle e ammortizzatori) (solo di tipo omologato europeo)
3.c impianto frenatura maggiorato (solo di tipo omologato europeo)
3.d finale degli scarichi (solo di tipo omologato europeo)


4. cerchi e pneumatici

4.a aggiornamento su carta di circolazione di cerchi e pneumatici secondo le disposizioni nazionali (N.O. casa costruttrice)
4.b aggiornamento su carta di circolazione con omologazione europea del cerchio con riferimento al modello omologato, sono pertanto indispensabili identificare:
Marca e modello, misure (canale e diametro) oltre al ET (= campanatura)
Ovviamente riferito alla marca e al modello specifico di autovettura.

Tutti i punti in grassetto possono essere artigianali, tutti gli altri devono essere o omologati o certificati a livello europeo.



Procedure per il rilascio delle omologazioni e/o certificazioni


Come anticipatamente annunciato ogni modifica deve essere sottoposta ad un controllo tecnico e documentale, al fine di ottenere un esito positivo o negativo della prova. Indipendentemente dall’esito, le spese di omologazione e/o certificazione devono essere versate anticipatamente.
Il richiedente deve compilare ed inviarci l’idonea richiesta che trova sul nostro sito internet, in base alle modifiche eseguite:

A) Domanda per rilascio di certificazione nazionale con modulo R.C.N. quando le modifiche rientrano nelle misure ponderali e dimensionali della Carta di Circolazione.

Nel presente modulo indicare tutto ciò che si deve omologare, approvare e/o certificare. A completamento della documentazione necessaria si deve allegare foto o disegni da tre lati con ripresa perpendicolare (anteriore, posteriore e laterale) e copia integrale della carta di circolazione. Pertanto, riepilogando, sono necessari i seguenti documenti per avviare le nostre procedure ed avere un pre-parere positivo o negativo o di integrazione dei documenti:

1. Domanda di Certificazione Nazionale (Modulo R.C.N.)

2. Copia integrale della carta di circolazione

3. Copia di tutti i certificati di omologazione e/o certificazione (scarichi, pellicole, assetto. impianto frenante maggiorato, dispositivo di vertical doors ecc.)

4. Dichiarazione di origine(*) per ogni componente montato che si deve certificare/omologare (vedi fac-simile dichiarazione di origine)
(vedi fac-simile dichiarazione di origine componente modificato)

5. Dichiarazione di montaggio(*) di tutti i componenti che si devono certificare/omologare. (vedi fac-simile)


6. N.3 foto sui tre lati perpendicolari (anteriore, posteriore e laterale)


(*) Per ogni dichiarazione rilasciata sia come origine e/o come montaggio, è necessario
allegare alla pratica la seguente documentazione della ditta che lo ha emesso:

- copia CCIA in corso di validitĂ  (6 mesi)
- documento di identitĂ  del/dei legali rappresentanti autorizzati a sottoscrivere tali
documenti.

B) Domanda per aggiornamento carta di circolazione a seguito di certificazione internazionale con modello R.A.C., quando le modifiche costituiscono allargamenti fuori dalle tolleranze nazionali e per cerchi e pneumatici non riportati sulla carta di circolazione.

Nel presente modulo indicare tutto ciò che si deve omologare, approvare e/o certificare. A completamento della documentazione necessaria si deve allegare foto o disegni da tre lati con ripresa perpendicolare (anteriore, posteriore e laterale) e copia integrale della carta di circolazione. Pertanto, riepilogando, sono necessari i seguenti documenti per avviare le nostre procedure ed avere un pre-parere positivo o negativo o di integrazione dei documenti:
1. Domanda di Aggiornamento Carta di Circolazione con certificato internazionale

2. Copia integrale della carta di circolazione

3. Copia di tutti i certificati di omologazione e/o certificazione (scarichi, pellicole, assetto. impianto frenante maggiorato, dispositivo di vertical doors ecc.)

4. Dichiarazione di origine(*) per ogni componente montato che si deve certificare/omologare (vedi fac-simile dichiarazione di origine)
(vedi fac-simile dichiarazione di origine componente modificato)

5. Dichiarazione di montaggio(*) di tutti i componenti che si devono certificare/omologare. (vedi fac-simile)

6. N. 3 foto sui tre lati perpendicolari (anteriore, posteriore e laterale)

(*) Per ogni dichiarazione rilasciata sia come origine e/o come montaggio, è necessario
allegare alla pratica la seguente documentazione della ditta che lo ha emesso:

- copia CCIA in corso di validitĂ  (6 mesi)
- documento di identitĂ  del/dei legali rappresentanti autorizzati a sottoscrivere tali
documenti.


Se all’atto della richiesta non sono inoltrati tutti i documenti indicati, la domanda viene sospesa. Solo quando la documentazione sarà completa verrà inviato il parere di fattibilità, il preventivo e le modalità operative per il successivo collaudo. Nel documento di preventivo verrà richiesto un acconto e solo quando sarà riscontrato tale versamento verrà fissato il giorno, il luogo e l’ora del collaudo o, per particolari allestimenti, del pre-collaudo.
In caso di collaudo con esito positivo(*) per certificazione nazionale il documento definitivo viene rilasciato immediatamente presso la nostra sede, o entro 72 ore se effettuato fuori sede.
Per il collaudo di aggiornamento della Carta di Circolazione con rilascio di certificato internazionale con esito positivo(*) i tempi sono indicativamente per l’ottenimento dei nuovi documenti di 15/20 giorni. Questi ultimi collaudi sono effettuati solo presso la nostra sede di Bologna ed il veicolo potrebbe essere richiesto a disposizione per alcuni giorni prima della data di collaudo.

(*) L’ente di certificazione effettua verifiche di corrispondenza alle normative e pertanto come per esempio per le revisioni può esprimere anche pareri negativi motivati senza nulla dover rifondere all’utente.
I pre-pareri rilasciati in fase istruttoria non sono vincolanti in quanto si limitano ad indicare una possibile fattibilitĂ  che deve obbligatoriamente passare da un collaudo positivo.

> Fac-simile dichiarazioni di origine, montaggio, accertamento singolo componente

Istruzioni per il rilascio delle omologazioni e/o certificazioni
Modulo di richiesta di certificato nazionale - R.C.N
Modulo di richiesta aggiornamento carta di circolazione - R.A.C
Fac-simile dichiarazioni di origine, montaggio, accertamento singolo componente

(La direzione tecnica del sito www.tecnostrada.it)


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LINKS utili


Qui trovate I link ad alcuni interessanti siti web che trattano argomenti legati al mondo del Tuning e delle omologazioni…


www.tecnostrada.it
= Ente per la certificazione ed omologazione di componenti speciali per veicoli a motore.

www.ascar.it
= Associazione di produttori e distributori di accessori e componenti speciali per autoveicoli.

www.comitatotuning.it
= Associazione di appassionati di Tuning, con l’obiettivo di promuovere ed incentivare – nel pieno rispetto della legalità e delle normative in vigore – la passione per la personalizzazione del proprio autoveicolo.

www.mit.gov.it
= Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

www.patente.it
= Portale interamente dedicato alla legislazione che regolamenta la circolazione su strada nel nostro Paese (decreti e direttive continuamente aggiornati, Codice della Strada, informazioni sulle patenti di guida, sanzioni previste dalla “patente a punti”, ecc…)



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